(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del 29 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna acquatica una componente essenziale del patrimonio naturale regionale. 2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura, perseguendo in particolare le seguenti finalita': a) il ripristino, la conservazione e la valorizzazione delle specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici; b) la promozione di azioni volte alla gestione della fauna acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversita'; c) la corretta fruibilita' dei sistemi acquatici; d) la valorizzazione e lo sviluppo della pesca professionale e dell'acquacoltura; e) la diversificazione delle potenzialita' produttive del territorio; f) la valorizzazione dei prodotti ittici; g) l'incentivazione della multifunzionalita' delle imprese di settore; h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva; i) la promozione della ricerca e dell'innovazione al fine di garantire una gestione ottimale delle risorse naturali. 3. La Regione riconosce il valore sociale svolto dalla pesca professionale per lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per la tutela degli ecosistemi lacustri. 4. Sono soggette alla disciplina della presente legge tutte le acque superficiali ad esclusione di quelle piovane raccolte in cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.