(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 48 del
                          29 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'



   1.  La  Regione riconosce negli ecosistemi acquatici e nella fauna
acquatica   una   componente   essenziale   del  patrimonio  naturale
regionale.
   2. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in
armonia con lo Statuto e con la programmazione regionale, detta norme
per la tutela, la conservazione e l'incremento della fauna ittica, la
salvaguardia  degli  ecosistemi  acquatici  e l'esercizio della pesca
professionale   e   sportiva   e  dell'acquacoltura,  perseguendo  in
particolare le seguenti finalita':
    a)  il  ripristino,  la  conservazione  e la valorizzazione delle
specie ittiche autoctone e degli ambienti acquatici;
    b)  la  promozione  di  azioni  volte  alla  gestione della fauna
acquatica presente nelle acque del territorio regionale, nel rispetto
degli equilibri biologici e della conservazione della biodiversita';
    c) la corretta fruibilita' dei sistemi acquatici;
    d)  la  valorizzazione  e lo sviluppo della pesca professionale e
dell'acquacoltura;
    e)   la   diversificazione  delle  potenzialita'  produttive  del
territorio;
    f) la valorizzazione dei prodotti ittici;
    g)  l'incentivazione  della  multifunzionalita'  delle imprese di
settore;
    h) la promozione e la disciplina della pesca sportiva;
    i)  la  promozione  della  ricerca  e dell'innovazione al fine di
garantire una gestione ottimale delle risorse naturali.
   3.  La  Regione  riconosce  il  valore  sociale svolto dalla pesca
professionale  per  lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, per la
salvaguardia del patrimonio di tradizioni, conoscenze e risorse e per
la tutela degli ecosistemi lacustri.
   4.  Sono  soggette  alla  disciplina della presente legge tutte le
acque  superficiali  ad  esclusione  di  quelle  piovane  raccolte in
cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici.